IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  sul ricorso n. 8578/99
proposto  dai  sigg.  Franca  Risso  Brogi,  Ovidio  Dallera, Antonio
Fratangelo  e  Eloisa Ricatti, rappresentati e difesi dall'avv. prof.
Beniamino Caravita di Torritto, unitamente agli avv. Stefano Nespor e
Marinella  De  Focatiis ed elettivamente domiciliati presso lo studio
del primo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
    Contro  il  Ministero  degli  affari  esteri,  il Ministero della
pubblica   istruzione,   nelle   persone   dei  Ministri  in  carica,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e
domiciliati  presso  gli  uffici  della  medesima  in  Roma,  via dei
Portoghesi,  n. 12,  per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti
alla   percezione  di  un  assegno  di  sede  il  cui  ammontare  sia
commisurato   alle   funzioni   svolte,   dalle  rispettive  date  di
assegnazione  in  servizio  all'estero, con interessi e rivalutazione
dalle scadenze al saldo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti   l'atto   di   costituzione   in  giudizio  e  la  memoria
dell'amministrazione;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica udienza del 13 dicembre 2001 il consigliere
Lucia  Tosti  ed  udito  altresi'  l'avv.  Caravita di Torritto per i
ricorrenti, nessuno comparso per l'amministrazione;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    I  ricorrenti  agiscono  in  giudizio  in  qualita'  di ispettori
tecnici   del   Ministero   della  pubblica  istruzione  che,  avendo
partecipato  nel  1985  al  concorso per la selezione di personale da
destinare  presso  ambasciate  estere, ed essendo risultati vincitori
sono  stati assegnati all'estero dove dichiarano di prestare servizio
(rispettivamente a Londra, a Berna, a Bruxelles ed a Parigi).
    Essi   contestano   la   legittimita'   della   componente   base
dell'assegno  di  sede  che  percepiscono  a  partire  dalla presa di
servizio  nelle  rispettive sedi estere, avvenuta tra gli anni 1986 e
1987,  ammontante  a  L.  120.000,  che  il Ministero ha calcolato in
applicazione  delle  previsioni,  rimaste  invariate,  delle  tabelle
allegate,  dapprima,  al d.P.R. 23 gennaio 1967 n. 215, riferite alla
figura  dell'ispettore  scolastico  e,  successivamente, al d.lgs. 16
aprile  1994 n. 297, che ha inserito l'ispettore tecnico nella stessa
posizione ( ottava) in precedenza occupata dall'ispettore scolastico.
    Premettono   i   ricorrenti  di  aver  gia'  adito  il  tribunale
amministrativo,  unitamente  ad altri colleghi, con ricorso avente in
parte  lo  stesso  oggetto  e  di  aver  ottenuto  in primo grado una
decisione   favorevole,   riformata   peraltro  in  sede  di  appello
(Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. prima ter n. 1088 del
16 febbraio 1995 e Cons. Stato n. 226 del 25 febbraio 1999).
    Con   il   nuovo   ricorso  gli  interessati  intendono  ottenere
l'accertamento  del  diritto  di  ricevere un assegno base di importo
corrispondente  alle  funzioni svolte e alla posizione ricoperta e la
condanna  dell'amministrazione  a  versare  i  conguagli  dovuti  per
effetto    di   tale   accertamento,   previa   dichiarazione   della
illegittimita'  costituzionale  della  prima e della seconda tabella,
nelle  parti  in cui assegnano agli ispettori tecnici un assegno base
non   corrispondente  alle  funzioni  da  questi  esercitate  e  alla
posizione   occupata  nell'organizzazione  gerarchica  del  personale
scolastico in servizio all'estero.
    A  tal fine, premessa una ricostruzione sulla natura dell'assegno
di  sede,  chiedono  l'accertamento  della non manifesta infondatezza
dell'eccezione  di illegittimita' costituzionale delle due tabelle ed
in particolare sollevano:
        1)  Eccezione di illegittimita' costituzionale, della tabella
allegata  al  d.P.R.  n. 215/1967  nella  parte in cui implicitamente
assegna agli ispettori tecnici un assegno di sede di ammontare pari a
quello  previsto  per  gli ispettori periferici, con riferimento agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
        2)  Eccezione  di illegittimita' costituzionale della tabella
allegata  al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 della parte in cui assegna
agli  ispettori tecnici un assegno di sede pari nella componente base
a   L.   120.000   con  riferimento  agli  artt. 3,  36  e  97  della
Costituzione.
    L'amministrazione, costituita in giudizio ha eccepito che gia' il
giudice  amministrativo  con  sentenza  passata  in  giudicato non ha
riconosciuto  ai ricorrenti il diritto a percepire un assegno di sede
maggiore  di  quello  definito  dalla  legge  e  che  l'oggetto della
pronuncia,   facendo  stato  tra  le  parti,  sarebbe  ostativo  alla
costituzione  di  un  nuovo  giudizio.  In  altri  termini,  sia  pur
preliminarmente    anteponendo    una   questione   di   legittimita'
costituzionale,  i  ricorrenti  proporrebbero  la  soluzione  di  una
questione  gia'  oggetto  di  due  precedenti  gradi  di  giudizio  e
definitivamente conclusa da una sentenza passata in giudicato.
    La  difesa precisa inoltre, per completezza, che con d.lgs. n. 62
del  27  febbraio  1998  la  tabella  annessa  al decreto legislativo
n. 297/1994   sarebbe   stata   ulteriormente   modificata   con   un
aggiornamento dell'assegno di sede.

                            D i r i t t o

    Il   ricorso   e'  diretto  in  via  principale  ad  ottenere  il
riconoscimento  del  diritto  alla  percezione  di un assegno base di
importo  corrispondente  alle  funzioni  svolte dai ricorrenti e alla
posizione  ricoperta  e  la condanna dell'amministrazione a versare i
conguagli  dovuti per effetto di tale accertamento, con riferimento a
due sistemi normativi succedutisi nel tempo, rappresentati, il primo,
dalla  tabella  allegata  al  d.P.R.  23 gennaio 1967, n. 215, il cui
artt. 11  provvedeva  a  determinare  la misura dell'assegno di sede,
spettante  al  personale  in  servizio presso istituzioni scolastiche
italiane all'estero ed il secondo dalla tabella allegata al d.lgs. 16
aprile  1994,  n. 297  recante  il  "Testo  Unico  delle disposizioni
legislative  vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di
ogni ordine e grado", il cui art. 658 ha provveduto a disciplinare ex
novo l'assegno di sede.
    Va subito osservato, che all'accoglimento di tale istanza osta il
chiaro  dettato  delle  norme, in applicazione delle quali sono stati
calcolati  gli  assegni di sede dei ricorrenti, sicche' pregiudiziale
all'accoglimento  della  pretesa  e'  la decisione sulla legittimita'
costituzionale di tali disposizioni.
    Nella  specie,  peraltro, e' necessario definire in primo luogo i
limiti   di  ammissibilita'  della  pretesa,  sia  in  considerazione
dell'oggetto del giudicato formatosi tra le parti su materia in parte
coincidente,  sia  in relazione all'intervenuta modifica della norma,
di  cui  si  contesta  la  legittimita'  costituzionale,  con  d.lgs.
n. 62/1998 non formante oggetto di censure.
    In   sintesi   un   precedente  ricorso  proposto  dagli  attuali
ricorrenti e da altri colleghi, tutti ispettori tecnici del Ministero
della  pubblica  istruzione  (figura istituita dall'art. 4 del d.P.R.
n. 417/1974)  in  servizio  presso  istituzioni  scolastiche italiane
all'estero,   comandati   fuori   ruolo,   al  fine  di  ottenere  il
riconoscimento  del  loro  diritto  a  ricevere  un  assegno  di sede
rapportato   all'indennita'  base  prevista  per  i  direttori  degli
istituti italiani di cultura anziche' a quello in effetti attribuito,
di   minore  importo,  previsto  dalla  tabella  allegata  al  d.P.R.
n. 215/1967   per   gli   ispettori   scolastici,   figura  soppressa
dall'art. 125  del  d.P.R.  n. 417/1974,  e'  stato  accolto in primo
grado.
    Il  tribunale,  pur  riconoscendo che la tabella, avente forza di
legge,  non  poteva  essere  modificata in sede amministrativa, aveva
tuttavia  ritenuto  fondata la pretesa dei ricorrenti sul presupposto
che  alla  figura  di  nuova  istituzione  dell'ispettore tecnico non
potesse essere applicato il criterio stabilito dalla tabella allegata
al  d.P.R.  n. 215/1967 per l'ispettore scolastico, essendo lo stesso
caratterizzato  dallo  svolgimento di compiti piu' modesti rispetto a
quelli attribuiti per legge alla nuova figura.
    Era  in  definitiva  riconosciuta  la  sostanziale  disparita' di
trattamento  che  si  realizzava  nell'attribuire agli interessati un
assegno  base minore di quello concesso ai presidi di primo e secondo
grado,  posti  alle  loro  dipendenze.  La sentenza poneva, quindi, a
carico   dell'amministrazione   degli   Affari   Esteri   l'onere  di
determinare   in   via   di   interpretazione   analogica   l'entita'
dell'assegno  di  sede  spettante  all'ispettore tecnico, colmando la
lacuna  della  citata  tabella  del 1967, che non poteva indicare gli
ispettori  tecnici  non  essendo  stata  tale  figura e le rispettive
attribuzioni  ancora  introdotta nell'ordinamento all'epoca della sua
entrata in vigore.
    Il  giudice  di  appello ha invece ritenuto che il legislatore al
momento  di  istituire  la nuova figura dell'ispettore tecnico avesse
volutamente  escluso  una  corrispondente  variazione  della  tabella
concernente gli assegni base di sede, tabella le cui disposizioni non
sarebbero peraltro suscettibili di interpretazione analogica, al fine
di ottenere una maggiore misura dell'assegno da attribuire alla nuova
figura,  in  quanto la materia, disciplinata da una fonte legislativa
di  grado  primario,  non  e'  stata  delegificata, restando pertanto
sottratta alla potesta' normativa della pubblica amministrazione". Ad
avviso  del  giudice d'appello, inoltre, l'immutabilita' dell'assegno
base  di  sede  non  contrasterebbe  con  la  variazione  retributiva
dell'ispettore  tecnico  "attesta  la  diversa  finalita'  del primo,
diretto  a  sopperire  agli  oneri derivanti dal servizio all'estero,
rispetto  alla  seconda,  fissata in relazione alla qualifica ed alla
prestazione lavorativa".
    Il giudice amministrativo ha dunque escluso, con sentenza passata
in  giudicato facente stato tra le parti, il diritto dei ricorrenti a
percepire  un  assegno  di  sede  maggiore di quello attribuito dalla
legge sulla base della tabella allegata al d.P.R. n. 215/1967.
    Per  il  periodo  di  vigenza di tale legge e fino all'entrata in
vigore  della  nuova  disciplina contenuta nel d.lgs. n. 297/1994, la
forza   del   giudicato  impedisce  pertanto  alle  stesse  parti  di
riproporre  la  medesima questione di diritto, con la conseguenza che
il  ricorso  e'  inammissibile  nella  parte  in  cui  si contesta la
legittimita'  costituzionale  della  prima  tabella,  per  difetto di
rilevanza.
    La  sentenza del giudice d'appello, infatti, non si e' limitata a
sindacare  la  pronuncia  di  primo grado nella parte in cui imponeva
all'amministrazione  un  intervento  integrativo  della  norma, ma ha
ritenuto  infondata  nel merito la pretesa sostanziale dei ricorrenti
con considerazioni di diritto ormai coperte da giudicato.
    La  pretesa  e'  invece ammissibile per la parte rientrante nella
previsione dell'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 e fino all'entrata in
vigore  della  nuova  norma dell'art. 27 del d.lgs. 27 febbraio 1998,
n. 62,  che,  sostituendo l'art. 658, ha determinato nuove e maggiori
misure  degli  assegni di base per il personale in servizio presso le
istituzioni  scolastiche  all'estero, non formanti oggetto di censura
da parte dei ricorrenti.
    Tale  essendo  il  limite temporale della pretesa, non si pongono
inoltre   problemi  di  giurisdizione,  poiche'  la  controversia  e'
relativa  a  questione  attinente  al  periodo del rapporto di lavoro
anteriore   al  30  giugno  1998  ed  e'  stata  proposta,  ai  sensi
dell'art. 45,  comma 17 del d.lgs. n. 80/1998, prima del 15 settembre
2000.
    Entro  i  richiamati  limiti  la  questione,  oltre ad essere non
manifestamente  infondata,  e'  rilevante  poiche'  l'unico strumento
idoneo   alla   soddisfazione   della   pretesa   dei  ricorrenti  e'
l'intervento  di  carattere  caducatorio  ed  additivo da parte della
Corte  costituzionale  nei  confronti  della tabella di cui al d.lgs.
n. 297/1994.
    Il  legislatore  infatti,  rispetto al contenuto della precedente
tabella,  si  e'  limitato  a sostituire nell'elenco del personale in
servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche  italiane,  la  figura
dell'ispettore   scolastico   con   quella   dell'ispettore  tecnico,
inserendo   quest'ultimo   nella   medesima  posizione  gerarchica  e
funzionale  originariamente assegnata al primo e lasciando inalterata
la  misura dell'assegno mensile lordo, senza preoccuparsi minimamente
di  verificare  se  vi fosse identita' di funzioni tra le due figure,
quella soppressa e quella di nuova istituzione.
    Ora  tale  corrispondenza pacificamente non esiste, ne' sul piano
delle  responsabilita',  ne'  su  quello  della  posizione funzionale
ricoperta, poiche' il personale appartenente al ruolo degli ispettori
scolastici,  ormai  soppresso,  era posto alle dipendenze gerarchiche
del  provveditore  agli studi ed era preposto all'attivita' ispettiva
nelle  scuole  elementari.  Gli  ispettori  tecnici, invece, ai sensi
dell'art. 4  del d.P.R. n. 417/1974 svolgono funzioni di promozione e
coordinamento   delle   attivita'   di  aggiornamento  del  personale
direttivo  e  docente  delle scuole di ogni ordine e grado, formulano
proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e
nell'attivita'   di   assistenza  tecnico-didattica  a  favore  delle
istituzioni  scolastiche,  svolgono attivita' di studio, di ricerca e
di consulenza tecnica per il Ministro e per i direttori generali. Gli
stessi  dal 1989 coprono inoltre la posizione funzionale di dirigenti
superiori.
    Ora  l'assegno  di sede, pur non avendo carattere retributivo, e'
stato  sempre  correlato  dal  legislatore  alle funzioni svolte, nel
senso  che la sua misura cresce in modo progressivo con l'accrescersi
qualitativo delle funzioni stesse.
    Pur  dovendosi convenire con il giudice d'appello sulla esistenza
di  una  diversa  finalita'  dell'assegno, che e' diretto a sopperire
agli   oneri   derivanti   da   servizio  all'estero,  rispetto  alla
retribuzione "fissata in relazione alla qualifica ed alla prestazione
lavorativa"  (Cons  Stato  IV 226/1999 cit.) deve riconoscersi che il
legislatore,  una  volta  vincolatosi  al  rispetto  di  un  astratto
parametro   progressivo   nella   determinazione  di  un  emolumento,
collegato  alla organizzazione gerarchica del personale scolastico in
servizio  all'estero,  non  puo' irragionevolmente discostarsene solo
per  una  figura, in special modo allorche' tale differenziazione, in
se'  illogica,  non  trovi  altre  giustificazioni, ma determini anzi
l'attribuzione  ad alcuni, nella specie agli ispettori tecnici, di un
assegno base inferiore, ad esempio, a quello attribuito ai presidi di
istituto  di  istruzione  media  superiore, od a quello attribuito al
direttore  di  istituto  di  cultura,  figure  entrambe  collocate in
posizione funzionale inferiore rispetto agli ispettori tecnici.
    La  non manifesta infondatezza della questione con riferimento ai
parametri  dell'art. 3  Cost.  non  si  evidenzia tanto nella mancata
corrispondenza  tra  livello della retribuzione e misura dell'assegno
di  sede,  quanto  nel  mancato  rispetto  della  progressione  nella
determinazione  della  misura  dell'assegno,  in relazione all'ordine
gerarchico  del  personale  in  servizio all'estero, una volta che il
legislatore  abbia  scelto  in  astratto  tale parametro quale limite
della propria discrezionalita'.
    Con  riguardo all'art. 97 della Costituzione, il Collegio rileva,
infine, come il principio del buon andamento e dell'imparzialita' ivi
indicato  sia  un  principio  generale dell'ordinamento giuridico che
deve   ispirare   qualsiasi   assetto   organizzatorio   e  qualsiasi
comportamento  della  pubblica  amministrazione, nel senso che questi
debbono  sempre  essere  volti  a  rendere ottimale l'attivita' della
stessa  pubblica  amministrazione,  in  modo  tale  da  risultare nel
miglior   modo   possibile   satisfattori  degli  interessi  pubblici
attribuiti.
    Ora, nella fattispecie, tale principio di buona amministrazione e
imparzialita'  non  appare  adeguatamente  rispettato,  in  quanto il
legislatore,   nonostante   l'irragionevolezza   di   una  precedente
situazione  discriminatoria,  ha lasciato sussistere il differenziato
trattamento   economico,   approvando  disposizioni  che  in  effetti
continuano  a  mantenere  inalterata  la  situazione  discriminatoria
denunciata dai ricorrenti sotto il profilo economico, concretando con
cio'  un  comportamento che appare sintomatico di una non corretta ed
imparziale amministrazione.
    Per  le  considerazioni che precedono, il giudizio, nei limiti di
cui  in motivazione, va, dunque, sospeso in attesa della soluzione da
parte   della  Corte  costituzionale  della  sollevata  questione  di
legittimita' della tabella allegata al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
nella  parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno
mensile  lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziche', un
assegno  di  sede  corrispondente  a  quello  attribuito al personale
svolgente  le  medesime  funzioni  dei  ricorrenti, in relazione agli
artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione.