IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 8578/99 proposto dai sigg. Franca Risso Brogi, Ovidio Dallera, Antonio Fratangelo e Eloisa Ricatti, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Beniamino Caravita di Torritto, unitamente agli avv. Stefano Nespor e Marinella De Focatiis ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6; Contro il Ministero degli affari esteri, il Ministero della pubblica istruzione, nelle persone dei Ministri in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione di un assegno di sede il cui ammontare sia commisurato alle funzioni svolte, dalle rispettive date di assegnazione in servizio all'estero, con interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'amministrazione; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 13 dicembre 2001 il consigliere Lucia Tosti ed udito altresi' l'avv. Caravita di Torritto per i ricorrenti, nessuno comparso per l'amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti agiscono in giudizio in qualita' di ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione che, avendo partecipato nel 1985 al concorso per la selezione di personale da destinare presso ambasciate estere, ed essendo risultati vincitori sono stati assegnati all'estero dove dichiarano di prestare servizio (rispettivamente a Londra, a Berna, a Bruxelles ed a Parigi). Essi contestano la legittimita' della componente base dell'assegno di sede che percepiscono a partire dalla presa di servizio nelle rispettive sedi estere, avvenuta tra gli anni 1986 e 1987, ammontante a L. 120.000, che il Ministero ha calcolato in applicazione delle previsioni, rimaste invariate, delle tabelle allegate, dapprima, al d.P.R. 23 gennaio 1967 n. 215, riferite alla figura dell'ispettore scolastico e, successivamente, al d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, che ha inserito l'ispettore tecnico nella stessa posizione ( ottava) in precedenza occupata dall'ispettore scolastico. Premettono i ricorrenti di aver gia' adito il tribunale amministrativo, unitamente ad altri colleghi, con ricorso avente in parte lo stesso oggetto e di aver ottenuto in primo grado una decisione favorevole, riformata peraltro in sede di appello (Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. prima ter n. 1088 del 16 febbraio 1995 e Cons. Stato n. 226 del 25 febbraio 1999). Con il nuovo ricorso gli interessati intendono ottenere l'accertamento del diritto di ricevere un assegno base di importo corrispondente alle funzioni svolte e alla posizione ricoperta e la condanna dell'amministrazione a versare i conguagli dovuti per effetto di tale accertamento, previa dichiarazione della illegittimita' costituzionale della prima e della seconda tabella, nelle parti in cui assegnano agli ispettori tecnici un assegno base non corrispondente alle funzioni da questi esercitate e alla posizione occupata nell'organizzazione gerarchica del personale scolastico in servizio all'estero. A tal fine, premessa una ricostruzione sulla natura dell'assegno di sede, chiedono l'accertamento della non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale delle due tabelle ed in particolare sollevano: 1) Eccezione di illegittimita' costituzionale, della tabella allegata al d.P.R. n. 215/1967 nella parte in cui implicitamente assegna agli ispettori tecnici un assegno di sede di ammontare pari a quello previsto per gli ispettori periferici, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; 2) Eccezione di illegittimita' costituzionale della tabella allegata al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 della parte in cui assegna agli ispettori tecnici un assegno di sede pari nella componente base a L. 120.000 con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. L'amministrazione, costituita in giudizio ha eccepito che gia' il giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato non ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a percepire un assegno di sede maggiore di quello definito dalla legge e che l'oggetto della pronuncia, facendo stato tra le parti, sarebbe ostativo alla costituzione di un nuovo giudizio. In altri termini, sia pur preliminarmente anteponendo una questione di legittimita' costituzionale, i ricorrenti proporrebbero la soluzione di una questione gia' oggetto di due precedenti gradi di giudizio e definitivamente conclusa da una sentenza passata in giudicato. La difesa precisa inoltre, per completezza, che con d.lgs. n. 62 del 27 febbraio 1998 la tabella annessa al decreto legislativo n. 297/1994 sarebbe stata ulteriormente modificata con un aggiornamento dell'assegno di sede. D i r i t t o Il ricorso e' diretto in via principale ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno base di importo corrispondente alle funzioni svolte dai ricorrenti e alla posizione ricoperta e la condanna dell'amministrazione a versare i conguagli dovuti per effetto di tale accertamento, con riferimento a due sistemi normativi succedutisi nel tempo, rappresentati, il primo, dalla tabella allegata al d.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, il cui artt. 11 provvedeva a determinare la misura dell'assegno di sede, spettante al personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero ed il secondo dalla tabella allegata al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", il cui art. 658 ha provveduto a disciplinare ex novo l'assegno di sede. Va subito osservato, che all'accoglimento di tale istanza osta il chiaro dettato delle norme, in applicazione delle quali sono stati calcolati gli assegni di sede dei ricorrenti, sicche' pregiudiziale all'accoglimento della pretesa e' la decisione sulla legittimita' costituzionale di tali disposizioni. Nella specie, peraltro, e' necessario definire in primo luogo i limiti di ammissibilita' della pretesa, sia in considerazione dell'oggetto del giudicato formatosi tra le parti su materia in parte coincidente, sia in relazione all'intervenuta modifica della norma, di cui si contesta la legittimita' costituzionale, con d.lgs. n. 62/1998 non formante oggetto di censure. In sintesi un precedente ricorso proposto dagli attuali ricorrenti e da altri colleghi, tutti ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione (figura istituita dall'art. 4 del d.P.R. n. 417/1974) in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, comandati fuori ruolo, al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto a ricevere un assegno di sede rapportato all'indennita' base prevista per i direttori degli istituti italiani di cultura anziche' a quello in effetti attribuito, di minore importo, previsto dalla tabella allegata al d.P.R. n. 215/1967 per gli ispettori scolastici, figura soppressa dall'art. 125 del d.P.R. n. 417/1974, e' stato accolto in primo grado. Il tribunale, pur riconoscendo che la tabella, avente forza di legge, non poteva essere modificata in sede amministrativa, aveva tuttavia ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti sul presupposto che alla figura di nuova istituzione dell'ispettore tecnico non potesse essere applicato il criterio stabilito dalla tabella allegata al d.P.R. n. 215/1967 per l'ispettore scolastico, essendo lo stesso caratterizzato dallo svolgimento di compiti piu' modesti rispetto a quelli attribuiti per legge alla nuova figura. Era in definitiva riconosciuta la sostanziale disparita' di trattamento che si realizzava nell'attribuire agli interessati un assegno base minore di quello concesso ai presidi di primo e secondo grado, posti alle loro dipendenze. La sentenza poneva, quindi, a carico dell'amministrazione degli Affari Esteri l'onere di determinare in via di interpretazione analogica l'entita' dell'assegno di sede spettante all'ispettore tecnico, colmando la lacuna della citata tabella del 1967, che non poteva indicare gli ispettori tecnici non essendo stata tale figura e le rispettive attribuzioni ancora introdotta nell'ordinamento all'epoca della sua entrata in vigore. Il giudice di appello ha invece ritenuto che il legislatore al momento di istituire la nuova figura dell'ispettore tecnico avesse volutamente escluso una corrispondente variazione della tabella concernente gli assegni base di sede, tabella le cui disposizioni non sarebbero peraltro suscettibili di interpretazione analogica, al fine di ottenere una maggiore misura dell'assegno da attribuire alla nuova figura, in quanto la materia, disciplinata da una fonte legislativa di grado primario, non e' stata delegificata, restando pertanto sottratta alla potesta' normativa della pubblica amministrazione". Ad avviso del giudice d'appello, inoltre, l'immutabilita' dell'assegno base di sede non contrasterebbe con la variazione retributiva dell'ispettore tecnico "attesta la diversa finalita' del primo, diretto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, rispetto alla seconda, fissata in relazione alla qualifica ed alla prestazione lavorativa". Il giudice amministrativo ha dunque escluso, con sentenza passata in giudicato facente stato tra le parti, il diritto dei ricorrenti a percepire un assegno di sede maggiore di quello attribuito dalla legge sulla base della tabella allegata al d.P.R. n. 215/1967. Per il periodo di vigenza di tale legge e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nel d.lgs. n. 297/1994, la forza del giudicato impedisce pertanto alle stesse parti di riproporre la medesima questione di diritto, con la conseguenza che il ricorso e' inammissibile nella parte in cui si contesta la legittimita' costituzionale della prima tabella, per difetto di rilevanza. La sentenza del giudice d'appello, infatti, non si e' limitata a sindacare la pronuncia di primo grado nella parte in cui imponeva all'amministrazione un intervento integrativo della norma, ma ha ritenuto infondata nel merito la pretesa sostanziale dei ricorrenti con considerazioni di diritto ormai coperte da giudicato. La pretesa e' invece ammissibile per la parte rientrante nella previsione dell'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 e fino all'entrata in vigore della nuova norma dell'art. 27 del d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che, sostituendo l'art. 658, ha determinato nuove e maggiori misure degli assegni di base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, non formanti oggetto di censura da parte dei ricorrenti. Tale essendo il limite temporale della pretesa, non si pongono inoltre problemi di giurisdizione, poiche' la controversia e' relativa a questione attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 ed e' stata proposta, ai sensi dell'art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80/1998, prima del 15 settembre 2000. Entro i richiamati limiti la questione, oltre ad essere non manifestamente infondata, e' rilevante poiche' l'unico strumento idoneo alla soddisfazione della pretesa dei ricorrenti e' l'intervento di carattere caducatorio ed additivo da parte della Corte costituzionale nei confronti della tabella di cui al d.lgs. n. 297/1994. Il legislatore infatti, rispetto al contenuto della precedente tabella, si e' limitato a sostituire nell'elenco del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane, la figura dell'ispettore scolastico con quella dell'ispettore tecnico, inserendo quest'ultimo nella medesima posizione gerarchica e funzionale originariamente assegnata al primo e lasciando inalterata la misura dell'assegno mensile lordo, senza preoccuparsi minimamente di verificare se vi fosse identita' di funzioni tra le due figure, quella soppressa e quella di nuova istituzione. Ora tale corrispondenza pacificamente non esiste, ne' sul piano delle responsabilita', ne' su quello della posizione funzionale ricoperta, poiche' il personale appartenente al ruolo degli ispettori scolastici, ormai soppresso, era posto alle dipendenze gerarchiche del provveditore agli studi ed era preposto all'attivita' ispettiva nelle scuole elementari. Gli ispettori tecnici, invece, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 417/1974 svolgono funzioni di promozione e coordinamento delle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e nell'attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche, svolgono attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e per i direttori generali. Gli stessi dal 1989 coprono inoltre la posizione funzionale di dirigenti superiori. Ora l'assegno di sede, pur non avendo carattere retributivo, e' stato sempre correlato dal legislatore alle funzioni svolte, nel senso che la sua misura cresce in modo progressivo con l'accrescersi qualitativo delle funzioni stesse. Pur dovendosi convenire con il giudice d'appello sulla esistenza di una diversa finalita' dell'assegno, che e' diretto a sopperire agli oneri derivanti da servizio all'estero, rispetto alla retribuzione "fissata in relazione alla qualifica ed alla prestazione lavorativa" (Cons Stato IV 226/1999 cit.) deve riconoscersi che il legislatore, una volta vincolatosi al rispetto di un astratto parametro progressivo nella determinazione di un emolumento, collegato alla organizzazione gerarchica del personale scolastico in servizio all'estero, non puo' irragionevolmente discostarsene solo per una figura, in special modo allorche' tale differenziazione, in se' illogica, non trovi altre giustificazioni, ma determini anzi l'attribuzione ad alcuni, nella specie agli ispettori tecnici, di un assegno base inferiore, ad esempio, a quello attribuito ai presidi di istituto di istruzione media superiore, od a quello attribuito al direttore di istituto di cultura, figure entrambe collocate in posizione funzionale inferiore rispetto agli ispettori tecnici. La non manifesta infondatezza della questione con riferimento ai parametri dell'art. 3 Cost. non si evidenzia tanto nella mancata corrispondenza tra livello della retribuzione e misura dell'assegno di sede, quanto nel mancato rispetto della progressione nella determinazione della misura dell'assegno, in relazione all'ordine gerarchico del personale in servizio all'estero, una volta che il legislatore abbia scelto in astratto tale parametro quale limite della propria discrezionalita'. Con riguardo all'art. 97 della Costituzione, il Collegio rileva, infine, come il principio del buon andamento e dell'imparzialita' ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio e qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione, nel senso che questi debbono sempre essere volti a rendere ottimale l'attivita' della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da risultare nel miglior modo possibile satisfattori degli interessi pubblici attribuiti. Ora, nella fattispecie, tale principio di buona amministrazione e imparzialita' non appare adeguatamente rispettato, in quanto il legislatore, nonostante l'irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, ha lasciato sussistere il differenziato trattamento economico, approvando disposizioni che in effetti continuano a mantenere inalterata la situazione discriminatoria denunciata dai ricorrenti sotto il profilo economico, concretando con cio' un comportamento che appare sintomatico di una non corretta ed imparziale amministrazione. Per le considerazioni che precedono, il giudizio, nei limiti di cui in motivazione, va, dunque, sospeso in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita' della tabella allegata al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziche', un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni dei ricorrenti, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione.